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Dimissioni per fatti concludenti

Le novità:

L’articolo 19 del Collegato Lavoro, introducendo il comma 7-bis all’articolo 26 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, numero 151 “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale” contempla la fattispecie delle dimissioni di fatto o per fatti concludenti per le quali “non trova applicazione la disciplina delle c.d. dimissioni on-line”, come precisato dall’INL con Nota 30 dicembre 2024 numero 9740.

Nello specifico, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ovvero, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro segnala l’evento alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, incaricato di verificare la veridicità della comunicazione ricevuta.

Se ricorre l’ipotesi delle dimissioni di fatto il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del dipendente, senza che sia necessario rispettare, come anticipato, la procedura ordinaria di dimissioni.

Gli effetti risolutivi del rapporto, conseguenti all’assenza ingiustificata del dipendente, non trovano comunque applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

La principale conseguenza delle dimissioni per fatti concludenti è quella di impedire al lavoratore di ottenere, previa domanda all’INPS, l’indennità di disoccupazione Naspi.

Procedura attivata dal datore di lavoro

La procedura necessaria per far scattare gli effetti delle dimissioni di fatto (o dimissioni per fatti concludenti) prevede necessariamente un onere, in capo al datore di lavoro, di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato, da individuarsi in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro (come chiarisce la Nota numero 579/2025), l’assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre uno specifico termine.

Segnalazione non obbligatoria

Sempre l’Ispettorato del Lavoro chiarisce che la segnalazione dell’azienda, conseguente all’assenza ingiustificata del dipendente, non è obbligatoria, ma esclusivamente subordinata alla volontà del datore di lavoro stesso di far valere l’evento ai fini della risoluzione del rapporto.

Pertanto, la segnalazione “non va effettuata sempre e in ogni caso” (Nota numero 579/2025).

Verifica del superamento termini

Il datore di lavoro che intende effettuare la segnalazione all’Ispettorato è chiamato a verificare che l’assenza ingiustificata “abbia superato il termine eventualmente individuato dal contratto collettivo applicato o che, in assenza di una specifica previsione contrattuale, siano trascorsi almeno quindici giorni dall’inizio del periodo di assenza” (Nota INL numero 579/2025).

Come fare la segnalazione

Maturata la volontà di segnalare l’assenza ingiustificata all’Ispettorato del Lavoro l’azienda invia la comunicazione preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, come precisa la nota INL

Nella missiva dovranno essere riportate tutte le informazioni a conoscenza del datore di lavoro concernenti il dipendente e riferibili non solo ai dati anagrafici ma, soprattutto, ai recapiti, anche telefonici e di posta elettronica, di cui è a conoscenza.

Al riguardo l’Ispettorato mette a disposizione un modello di comunicazione volto a uniformare i contenuti e semplificare il relativo adempimento da parte dei datori di lavoro.

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